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DISCIPLINAPER LE FESTE DIOCESANE E PARROCCHIALI

Buongiorno e ben ritrovati.
Vi raggiungiamo con l’ottavo contributo digitale della Pagina del Giurista che questa volta abbiamo voluto dedicare ad una conoscenza più approfondita delle normative che disciplinano le feste diocesane e parrocchiali. Le feste religiose, infatti, costituiscono una delle principali manifestazioni della religiosità popolare o pietà popolare. La Chiesa, afferma la Lumen Gentium, “favorisce e accoglie tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli, nella misura in cui sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida, le eleva” affinché “ogni germe di bene che ritrova nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture proprie dei popoli, non solo non venga perduto ma sia purificato, elevato, perfezionato”.
Orientamenti e norme Con la riforma e il rinnovamento della liturgia promossi dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha espresso l’orientamento per il quale tutte le manifestazioni legate alle feste diocesane e parrocchiali si ispirino, sia sotto il profilo religioso che civile, a criteri di sobrietà e di solidarietà, evitando spese eccessive e spettacoli profani che siano in aperto contrasto con il carattere sacro.
Le fonti normative di riferimento sono costituite da norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice Civile, nonché nel R.D. n. 773/1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella Legge del 24 novembre 1981, n. 689 e nel D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 e successive modifiche e integrazioni e, infine, nella Circolare 11001, Ministero Interno, 18 luglio 2018 (Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche).
La responsabilità delle feste religiose appartiene all’Autorità Ecclesiastica competente nel territorio, in primo luogo all’Ordinario Diocesano che ne stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento attraverso opportune indicazioni che devono essere da tutti osservate.
A livello parrocchiale la responsabilità compete, in prima istanza, al parroco che promuove e organizza i festeggiamenti e si avvale della consulenza del Consiglio Pastorale parrocchiale nel determinare quali feste celebrare e nel dare gli orientamenti generali per lo svolgimento dei festeggiamenti esterni.

All’inizio dell’anno civile, il parroco deve premurarsi di presentare in Curia l’elenco delle feste che si celebreranno nel corso dell’anno, indicando quali di esse hanno solo la processione e quali anche le manifestazioni esterne (nonché l’elenco completo dei membri del comitato ove nominato). Le autorizzazioni per lo svolgimento della festa devono essere richieste ed ottenute dal competente Ufficio della Curia, almeno quindici giorni prima.
Aspetti organizzativi La necessità di un’organizzazione accurata per garantire che tutto si svolga in modo ordinato e rispettoso delle normative è normalmente demandata a comitati festa, costituiti dal parroco con la scelta di persone espressione della comunità parrocchiale. Pur avendo delle affinità con le associazioni e le fondazioni, i comitati hanno forme abbastanza libere ed elastiche, hanno carattere temporaneo e normalmente non hanno personalità giuridica. Questa precisazione non è di poco conto in quanto solo nei comitati che hanno personalità giuridica è il patrimonio del comitato stesso a rispondere delle obbligazioni assunte; in tutti gli altri casi sono i componenti a rispondere personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte secondo il preciso dettato normativo di cui all’art. 41 del codice civile. Ne consegue che, se si eccede nelle spese al punto che poi non si riescono a coprirle integralmente, ciascun componente il comitato rischia di vedersi aggredire i propri beni da parte dei creditori e ciò a prescindere dal ruolo assunto nell’organizzazione e anche qualora lo stesso non abbia partecipato alla contrattazione. Infatti, come ha precisato la giurisprudenza, “mentre nell’associazione non riconosciuta, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, nel comitato feste, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l’attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all’esercizio di un’attività posta in essere per il comitato” ( Cassazione civile , Sez . III , sentenza n. 134 del 12 gennaio 1982 ).
Quindi è essenziale che i laici che vi fanno parte siano di provata fede cristiana ma soprattutto di
spiccata onestà e non abbiano interessi privati nelle attività del comitato stesso. Si rinvia per questi aspetti e per tutto quanto attiene ad ogni altra indicazione sulla organizzazione alla normativa del diritto canonico prevista dai Cann. 515 – 552.
Responsabilità del parroco e del comitato festa L’attività del parroco è sottoposta a una duplice disciplina: quella del diritto canonico (Can. 519 §1), per la quale egli è “pastore proprio” di una determinata comunità di fedeli di cui è responsabile in primo luogo per gli aspetti pastorali, sacramentali, liturgici, e quella del diritto civile che ai sensi dell’art. 4 della legge 222 del 1985 individua la parrocchia Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto e il parroco come rappresentante legale della parrocchia. Nella qualità di legale rappresentante della parrocchia, il parroco è responsabile civilmente e penalmente delle attività che vengono svolte dall’Ente Ecclesiastico. La responsabilità del parroco si estende anche alle attività svolte al di fuori dei locali di pertinenza dell’Ente Ecclesiastico “parrocchia” e ciò soprattutto nell’organizzazione delle processioni, per le quali è necessario predisporre un avviso, formulato con apposito modulo a norma degli artt. 24 e 25 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza e che, munito del nulla osta della Curia Diocesana, deve essere indirizzato al Sindaco o all’Autorità di P.S. almeno quindici giorni prima della data del suo svolgimento, con segnalazione dettagliata del percorso, del numero dei partecipanti previsto e delle eventuali soste.
Durante lo svolgimento delle processioni, la responsabilità dei danni causati a terzi ricade inevitabilmente sul parroco, anche qualora sia stato istituito un comitato festa. Per quanto attiene invece agli eventi civili, la responsabilità, qualora sia costituito un comitato festa, come anticipavamo, ricade solidalmente sul parroco e sul comitato. Nel caso in cui si tratti però di inadempienze derivanti da contratti stipulati dal comitato, qualora il parroco non ne faccia parte, la responsabilità ricade solo sui membri del comitato che abbiano proceduto alla relativa stipula contrattuale.
Stesso discorso vale non solo per la responsabilità contrattuale ma anche per quella per danni causati a terzi sempre che possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale o aquiliana (art. 2043 c.c.) a carico del comitato (come ad es. nel caso in cui il comitato organizzi un evento a ridosso di un uro pericolante il cui crollo determini danni materiali o addirittura danni alle persone, nel qual caso si configurerebbe anche una responsabilità penale come successivamente sarà meglio articolato).
Ciò premesso, è auspicabile che i parroci stipulino una polizza assicurativa per la responsabilità civile
che comprenda anche le celebrazioni all’esterno della chiesa, nonché le processioni e qualunque altra manifestazione a carattere religioso; polizza che è anche raccomandata dal Can. 1284 §2 n. 1 del Codice di diritto canonico. Tale copertura assicurativa tutela il parroco e gli impegni assunti per l’organizzazione della festa: qualora sia prevista un’estensione della polizza a possibili imprevisti (condizioni meteorologiche avverse, mancata apparizione dell’artista, cause o incidenti imprevedibili di forza maggiore), la copertura assicurativa coprirà anche le eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi collegate a detti eventi.
Relativamente alla legittimazione processuale, la competenza, per gli eventi civili, nel caso in cui sia
costituito un comitato spetta al presidente del comitato, diversamente al parroco.
Per quanto attiene invece alla responsabilità penale questa è sempre personale (art. 27 della
Costituzione) e, a differenza di quella civile, non vi è alcuna estensione che derivi dal partecipare o meno a un comitato. Ne consegue che se, a titolo esemplificativo, un membro del comitato fugge con tutti i fondi raccolti, gli altri membri (compreso il parroco), a meno che non abbiano partecipato al medesimo disegno criminoso, non risponderanno di nulla; lo stesso dicasi ad es. nel caso di una rissa davanti al camion dei panini e sempre che alla rissa non partecipi il singolo membro del comitato, nel qual caso è lui solo a risponderne.
La responsabilità personale comporta che, sempre a titolo esemplificativo, nel caso malaugurato dello
scoppio di un fuoco d’artificio nelle mani di un bambino che lo raccoglie da terra, nessuna responsabilità potrà ascriversi al parroco come ai membri del comitato potendosi semmai configurare la responsabilità dell’ente locale in qualità di custode della strada (art. 2051 c.c.), dell’impresa “artificiera” per lo svolgimento di attività pericolosa (art. 2050 c.c.) e finanche del Ministero degli Interni per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), determinata dall’autorizzazione concessa dal sindaco all’accensione dei fuochi per i festeggiamenti del Santo patrono del paese. A tal proposito, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, n. 2991/13, depositata il 7 febbraio.
Ovviamente sarebbe diversa l’ipotesi in cui l’evento dovesse verificarsi all’interno di un’area per la quale il comitato ha chiesto e ottenuto la totale gestione.
La giurisprudenza di legittimità è orientata da tempo ad attribuire prevalenza non alla mera posizione
di garanzia formale, ma alla concreta titolarità di poteri dispositivi; infatti solo dove vi è la disponibilità
giuridica e fattuale di una fonte di pericolo per gli altrui beni vi è normalmente anche il potere di impedire il pregiudizio che ne può derivare per questi ultimi e la conseguente responsabilità (il che vale per la responsabilità penale ma anche per quella civile in materia risarcitoria). A tal proposito si è espressa la Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza, 01/12/2016, n. 19029, che annullava con rinvio la decisione che aveva ritenuto la responsabilità di un parroco per il reato di omicidio colposo ai danni di un minore rimasto schiacciato, durante una festa, sotto la porta del campo di calcetto ubicato all’interno della parrocchia, in quanto si era omesso di valutare e chiarire la posizione di altri soggetti titolari, al momento del fatto, di poteri di disposizione e gestione dell’area ricreativa.
Nell’imminenza dell’apertura del nuovo anno pastorale, augurandoci un tempo fruttuoso e fecondo, ci uniamo a voi nella preghiera. Cordiali e fraterni saluti.

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